PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di seguito denominata «legge n. 354 del 1975», è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-ter. Ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI ai detenuti ed internati per delitti dolosi, sono adeguatamente valutate le comunicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza dirette a segnalare la sussistenza di oggettivi elementi di pericolo per coloro che furono vittime di tali reati».

Art. 2.

      1. All'articolo 30-ter della legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

          «d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno sedici anni»;

          b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. La concessione dei permessi premio può essere subordinata all'accettazione da parte del condannato ad essere assoggettato a procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale».

 

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Art. 3.

      1. All'articolo 47 della legge n. 354 del 1975, il comma 6 è sostituito dal seguente:

      «6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni; in particolare, sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati. Il tribunale di sorveglianza, al fine di garantire l'osservanza di tali prescrizioni, può prevedere, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, apposite procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale».

Art. 4.

      1. All'articolo 47-quinquies della legge n. 354 del 1975, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. Nel disporre la detenzione domiciliare speciale il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale».

Art. 5.

      1. All'articolo 50 della legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

          b) al comma 5, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro».

 

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Art. 6.

      1. L'articolo 50-bis della legge n. 354 del 1975 è sostituito dal seguente:

      «Art. 50-bis. (Concessione della semilibertà ai recidivi). - 1. La semilibertà non può essere concessa ai condannati per i delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis della presente legge ai quali sia stata applicata la recidiva prevista nell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nonché ai condannati all'ergastolo ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dal citato articolo 99 del codice penale.
      2. La semilibertà non può essere concessa ai condannati per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis qualora siano condannati per reati della medesima o di diversa specie commessi nel corso dell'applicazione dei benefìci previsti dalla presente legge».

Art. 7.

      1. All'articolo 51 della legge n. 354 del 1975, dopo il primo comma è inserito il seguente:

      «L'autorità di pubblica sicurezza può segnalare al riguardo la sussistenza di comportamenti posti in essere dal condannato incompatibili con la volontà di un positivo reinserimento nella società e tali da giustificare la revoca del provvedimento di semilibertà. Tali segnalazioni devono essere adeguatamente valutate dall'autorità giudiziaria».

Art. 8.

      1. All'articolo 54 della legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. La liberazione anticipata non può essere concessa qualora il direttore dell'istituto penitenziario o il provveditore regionale, a seguito delle segnalazioni del personale dell'amministrazione penitenziaria,

 

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comunichi al magistrato di sorveglianza territorialmente competente la mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione.
      1-ter. Il beneficio non può parimenti essere concesso qualora il detenuto sia stato escluso, per il suo comportamento, dai corsi di istruzione e di formazione professionale, o sia stato escluso dalle attività lavorative, a causa del rifiuto nell'adempimento dei suoi compiti e doveri, o qualora gli sia stata inflitta la sanzione dell'esclusione dalle attività in comune.
      1-quater. Il tribunale di sorveglianza riesamina ogni sei mesi l'eventuale persistenza degli elementi ostativi alla concessione della liberazione condizionale».

Art. 9.

      1. All'articolo 58-quater della legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione»;

          b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

      «5-bis. La detenzione domiciliare speciale non può essere concessa a chi è stato condannato per i reati di cui agli articoli 564, 600-bis e 600-ter del codice penale».